UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Ritenuto che con ordine del giorno 19 maggio  1869  la  Camera  dei
deputati, approvando il passaggio delle spese di culto  dal  bilancio
dello Stato al bilancio del Fondo per il culto, che  ne  divento'  il
solo e diretto debitore senza ulteriore responsabilita' ed  ingerenza
dello Stato, stabili' che  tale  passaggio  dovesse  farsi  sotto  la
espressa  condizione  che  una  Giunta,  composta  del  Consiglio  di
amministrazione del Fondo per il  culto  e  di  cinque  altri  membri
nominati dal Ministro Guardasigilli esaminasse la origine e la  causa
di ciascuna spesa e mantenesse  solo  quelle  che  nascevano  da  una
obbligazione contrattuale, il cui  adempimento  si  potesse  tuttavia
domandare in virtu' delle leggi vigenti; 
 
  Ritenuto che con decreto del 7  giugno  1869  fu  la  detta  Giunta
costituita; 
 
  Viste le deliberazioni dalla Giunta stessa adottate; 
 
  Visto il parere del Consiglio di Stato del 21 gennaio 1871; 
 
  Ritenuto che ogni maggior ritardo alla esecuzione del voto espresso
dal Parlamento sarebbe lesivo  degli  interessi  dell'Amministrazione
obbligata a termini di legge a  dare  il  suo  concorso  a  spese  di
istruzione e di pubblica beneficenza; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le deliberazioni della Giunta costituita col  decreto  Ministeriale
del 19 giugno 1869,  in  conformita'  dell'ordine  del  giorno  della
Camera dei deputati, in data 19 maggio 1869,  sono  rese  esecutorie,
con effetto dal 1° gennaio 1881, per le partite di spese indicate nei
due elenchi, visti d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli.