UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Ritenuto che con ordine del giorno 19 maggio 1869 la Camera dei deputati, approvando il passaggio delle spese di culto dal bilancio dello Stato al bilancio del Fondo per il culto, che ne divento' il solo e diretto debitore senza ulteriore responsabilita' ed ingerenza dello Stato, stabili' che tale passaggio dovesse farsi sotto la espressa condizione che una Giunta, composta del Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto e di cinque altri membri nominati dal Ministro Guardasigilli esaminasse la origine e la causa di ciascuna spesa e mantenesse solo quelle che nascevano da una obbligazione contrattuale, il cui adempimento si potesse tuttavia domandare in virtu' delle leggi vigenti; Ritenuto che con decreto del 7 giugno 1869 fu la detta Giunta costituita; Viste le deliberazioni dalla Giunta stessa adottate; Visto il parere del Consiglio di Stato del 21 gennaio 1871; Ritenuto che ogni maggior ritardo alla esecuzione del voto espresso dal Parlamento sarebbe lesivo degli interessi dell'Amministrazione obbligata a termini di legge a dare il suo concorso a spese di istruzione e di pubblica beneficenza; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Le deliberazioni della Giunta costituita col decreto Ministeriale del 19 giugno 1869, in conformita' dell'ordine del giorno della Camera dei deputati, in data 19 maggio 1869, sono rese esecutorie, con effetto dal 1° gennaio 1881, per le partite di spese indicate nei due elenchi, visti d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli.